Direttiva n. 1/2020
Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza…
Link G.U.
Art. 2
Disposizioni urgenti per le attivita' scolastiche e didattiche delle
scuole di ogni ordine e grado
1. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, e' assicurato in presenza
sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi
per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 65, e dell'attivita' scolastica e didattica della
scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di
frequenza della scuola secondaria di primo grado. La disposizione di
cui al primo periodo non puo' essere derogata da provvedimenti dei
Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e
Bolzano e dei Sindaci. La predetta deroga e' consentita solo in casi
di eccezionale e straordinaria necessita' dovuta alla presenza di
focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus
SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I
provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le
competenti autorita' sanitarie e nel rispetto dei principi di
adeguatezza e proporzionalita', anche con riferimento alla
possibilita' di limitarne l'applicazione a specifiche aree del
territorio.
2. Nel medesimo periodo di cui al comma 1, nella zona rossa le
attivita' didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della
scuola secondaria di primo grado, nonche' le attivita' didattiche
della scuola secondaria di secondo grado si svolgono esclusivamente
in modalita' a distanza. Nelle zone gialla e arancione le attivita'
scolastiche e didattiche per il secondo e terzo anno di frequenza
della scuola secondaria di primo grado si svolgono integralmente in
presenza. Nelle medesime zone gialla e arancione le istituzioni
scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili
nell'organizzazione dell'attivita' didattica, ai sensi degli articoli
4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275, affinche' sia garantita l'attivita' didattica in presenza ad
almeno il 50 per cento, e fino a un massimo del 75 per cento, della
popolazione studentesca mentre la restante parte della popolazione
studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della
didattica a distanza.
3. Sull'intero territorio nazionale, resta sempre garantita la
possibilita' di svolgere attivita' in presenza qualora sia necessario
l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che
realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con
disabilita' e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto
dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e
dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre
2020, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni
della classe che sono in didattica digitale integrata.
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Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza…
Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza…
Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha inviato al nostro…
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